Avviso di deposito sentenza disciplina art. 548 c.p.p

Avviso di deposito sentenza-art. 548 c.p.p.-sentenza depositata tardivamente-notifica al difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza-termine impugnazione sentenza-dies a quo-decorrenza diversa per imputato e difensore-opera per entrambi il termine che scade per ultimo-art. 585, comma 3°, c.p.p.Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 maggio – 13 giugno 2011, n. 23664 Presidente De Maio – Relatore Lombardi

Si afferma in giurisprudenza (si veda di recente la pronuncia di cui in epigrafe – orientamento consolidato), stante il chiaro dettato della legge processuale, che, nei casi in cui una sentenza venga depositata oltre i termini di legge (si vedano artt. 548, comma 2° c.p.p. in relazione ad art. 585 c.p.p., in tali casi “l’avviso di deposito della sentenza deve essere notificato, ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.p., anche al difensore dell’imputato …” con la precisazione che, “ai sensi dell’art. 585, comma 3, c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo”.
Di seguito si riporta il testo delle norme citate:art. 548. Deposito della sentenza
1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544, comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza (1).
3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso notificato all’imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.
(1) Comma modificato dall’art. 55d.l. 13 maggio 1991, n. 152, per esigenze di coordinamento con la nuova formulazione dell’art. 5442, introdotta dall’art. 6 d.l. 1 marzo 1991, n. 60, conv., con modif., nella l. 22 aprile 1991, n. 133. Tale modifica del testo originario è peraltro venuta meno, essendo stato il comma 5 dell’art. 5 d.l. n. 152 del 1991 soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.
art. 585. Termini per l’impugnazione 
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544, comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544, comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544, comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento, per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi (1).
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
(1) Per una disposizione transitoria, entro i limiti stabiliti dall’art. 606 1 lett. d) ed e) come novellato dall’art. 8 l. 20 febbraio 2006, n. 46, v. l’art. 105 l. n. 46, cit., sub art. 593.