Sanzione accessoria conseguente a bancarotta fraudolenta

In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (Art. 216, 4° comma Legge Fallimentare), ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni. Continua a leggere

Testa di legno. Quando risponde della bancarotta ?

La giurisprudenza di legittimità, oramai da tempo risalente, afferma costantemente che “l’amministratore di diritto ancorché testa di legno può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi con attività di concorso con l’amministratore di fatto, attività di concorso che può essere attuata anche con omissioni; ciò in base all’art. 40 cpv. cod. pen. per il quale non impedire, un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo e desumendosi l’obbligo giuridico di impedire l’evento – che per costante giurisprudenza può scaturire da qualsiasi ramo del diritto – dall’art. 2392 cod. civ., riguardante obblighi e responsabilità degli amministratori; con la conseguenza che risponde del reato di concorso in bancarotta fraudolenta a norma dell’art. 40 cpv. cod. pen. l’amministratore di una società che, violando l’obbligo di vigilanza e quello di attivarsi per impedire atti pregiudizievoli per soci, creditori e terzi, obbligo di ordine generale desumibile dall’art. 2392 cod. civ., abbia consentito ad altri amministratori di commettere fatti di bancarotta […]. Ciò peraltro esaurisce soltanto l’elemento oggettivo del reato, essendo evidente che il richiamo agli artt. 40 cpv. cod. pen. e 2392 cod. civ. riguarda soltanto il rapporto di causalità tra l’omissione dell’amministratore di diritto e i fatti di bancarotta dell’amministratore di fatto” (Cass., Sez. V, n. 3328 del 05/02/1998, Riccieri). In quella stessa pronuncia si segnalava altresì, in ordine al diverso problema dell’elemento soggettivo del reato, che ad integrare il dolo può essere sufficiente la generica consapevolezza – in capo all’amministratore di diritto – del compimento di condotte distrattive ad opera dell’amministratore effettivo, “senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi di distrazione, occultamento etc., che possono essere numerosi e svolgersi in un ampio arco di tempo; generica consapevolezza che peraltro non può presumersi sul semplice dato di avere il soggetto acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore e di avere firmato delle carte”. Continua a leggere