Con la sentenza qui di seguito integralmente riportata – Cass., Sez. V, 18 novembre 2011 (dep. 5 marzo 2012), Pres. Grassi, Est. Bruno, n. 8555 – la S.C. afferma che
Sussiste il reato di danneggiamento informatico, ai sensi dell’art. Art. 635 bis c.p, anche quando i file cancellati possono essere recuperati; afferma pertanto una nozione per cui la cancellazione dei files, ancorchè non definitiva, laddove sia possibile il recupero dei files stessi tramite apposita procedura tecnica, integra comunque il reato di danneggiamento informatico. Il reato sussiste secondo un’interpretazione conforme all’accezione tecnica recepita dal dettato normativo introdotto in sede di ratifica di convenzione europea in tema di criminalità informatica – legge 23 dicembre 1993, n. 547 – |
Questo il percorso logico – motivazionale che porta all’affermazione del suddetto principio, a confutazione della doglianza difensiva per cui la recuperabilità dei files, essendo nella specie i medesimi stati recuperati, non consentirebbe di ritenere integrato il reato posto che la fattispecie postulerebbe la cancellazione in senso di definitiva rimozione dei dati cancellati dalla memoria del computer: ” Continua a leggere