DECRETO LIQUIDITA’: DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI PENALI

Il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha apportato una significativa modifica alle misure già precedentemente adottate col Decreto del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare volte a contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti. Da ultimo, il D.L. del 30 aprile 2020 n. 28 ha integrato ulteriormente la disciplina sulla sospensione dei termini processuali.

In particolare, all’art. 36 si prevede la proroga del periodo di sospensione dei termini processuali all’11 maggio 2020, termine precedentemente fissato al 15 aprile 2020.

Più nel dettaglio, dal 9 marzo al 11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio tutte le udienze civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, salvo le seguenti eccezioni espressamente previste per la materia penale:

  • Procedimenti di convalida di arresto e fermo;
  • Procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini ex art. 304 c.p.p.;
  • Procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
  • Procedimenti a carico di persone detenute, nei casi di sospensione cautelativa delle misure alternative (ai sensi dell’art. 51-ter l. 26 luglio 1975 n. 354);
  • Procedimenti che presentano carattere d’urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi dell’art. 392 c.p.p. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivano e non impugnabile.

Nei seguenti casi, invece, la sospensione non opera solo se espressamente richiesto dal detenuto, imputato o dal suo difensore:

  • Procedimenti a carico di detenuti;
  • Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, sia reali che personali, e misure di sicurezza;
  • Udienze dei procedimenti in cui è stata richiesta o disposta una misura di prevenzione;
  • Udienze dei procedimenti a carico di imputati minori.

Nello stesso periodo, dal 9 marzo al 11 maggio 2020, è sospeso il decorso di tutti i termini procedurali e della prescrizione. Se il termine inizia a decorrere durante detto periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito al 12 maggio 2020. Se il decorso del termine, invece, ha inizio prima del 9 marzo si sospende per il periodo di sospensione e riprende a decorrere dalla fine dello stesso. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 2 dell’art. 36 precisa che la proroga del termine al 12 maggio non si applica ai procedimenti penali in cui il temine previsto all’art. 304 c.p.p. (termine di durata massima della custodia cautelare) scade nei sei mesi successivi all’11 maggio, ovvero entro 11 novembre 2020.

Nel periodo successivo, in una sorta di fase 2 della giustizia, dal 12 maggio al 31 luglio 2020 i singoli uffici giudiziari possono prevedere ulteriori rinvii a data successiva al 30 giugno 2020, salvo le stesse deroghe per le udienze sopra elencante.

Anche in questa seconda fase, per il tempo il cui procedimento è rinviato, e in ogni caso non oltre il 31 luglio, è sospeso il decorso della prescrizione e dei seguenti termini processuali:

▪ 303 c.p.p (durata massima custodia cautelare)

▪ 308 c.p.p (durata massima altre misure coercitive, interdittive);

 ▪ 309, comma 9, c.p.p. (termine di dieci giorni per il Tribunale per decidere sulla richiesta di riesame misura coercitiva);

▪ 311, comma 5 c.p.p (termine di trenta giorni per la Cassazione per la decisione) e comma 5-bis c.p.p. (termine di dieci giorni per il giudice del rinvio);

▪ 324, comma 7 c.p.p (termine per la decisione del Tribunale del riesame);

▪ 24, comma 2 e 27, comma 6 del Codice Antimafia (termini in materia di confisca).