Termini per riesame

Il termine per proporre riesame avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorrono per il difensore – come noto – dalla notificazione dell’avviso di deposito delle stesse, giusta disciplina di cui all’art. 309, comma 3° c.p.p., salvo il caso in cui  il difensore in calce al verbale di  interrogatorio di garanzia non abbia affermato di avere preso cognizione  dell’ordinanza e di avere ricevuto la notificazione. La Cassazione afferma questo principio proprio in un caso in cui dal verbale di interrogatorio risultavano due attestazioni: che il difensore aveva ricevuto l’avviso del deposito e che lo stesso aveva preso cognizione del contenuto dell’ordinanza. Continua a leggere

Revoca sequestro conservativo

L’ordinanza qui allegata si presenta di particolare importanza perchè affronta la questione se sia o meno possibile revocare il provvedimento di sequestro conservativo prima che sia passata in giudicato la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. La questione è controversa in giurisprudenza. Diverse pronunce di legittimità, anche recenti, hanno infatti affermato l’impossibilità di revocare il sequestro conservativo al di fuori dell’ipotesi prevista di offerta di cauzione (Cfr. art. 317, 4° comma c.p.p.). Altro orientamento, invece, ammette tale possibilità di revoca qualora il giudice accerti il venir meno dei presupposti fondanti la misura, con riferimento al fumus boni juris. Il Tribunale condivide il secondo orientamento tanto più in un caso in cui, come quello di specie, gli imputati sono stati assolti nel merito con formula piena perchè il fatto non sussiste, ancorchè con sentenza non ancora passata in giudicato.

Ordinanza Tribunale Ferrara

 

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