Peculato, abuso d’ufficio e truffa. Quali differenze ?

La sentenza che qui si commenta (e si allega) offre l’occasione alla Corte di ribadire i principi di legittimità da essa affermati ai fini della corretta individuazione  delle condotte di rilevanza penale che configurano ed integrano, di volta in volta, i reati di peculato, di abuso d’ufficio e di truffa. La vicenda è relativa ad un’ipotesi di peculato perchè gli imputati, nelle rispettive qualità di Sindaco e di Assessore al Turismo e Consigliere Comunale, beneficiavano di somme stanziate dal Comune senza alcun titolo istituzionale, facendo partecipare ad una delegazione del Comune, per favorire il gemellaggio con altro Ente, le rispettive consorti, così addebitando i relativi costi (vitto e alloggio) – quota parte a carico delle consorti – all’Ente pubblico medesimo.

Gli imputati venivano ritenuti penalmente responsabili in primo grado e condannati alle pene di giustizia. Proponevano gravame avanti alla Corte d’Appello che confermava la sentenza appellata. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, che la Corte ha rigettato.

Questi i principi affermati:

 In tema di differenze tra peculato e abuso d’ufficio: la Corte afferma che “l’impugnata pronuncia si è attenuta al quadro di principi in questa sede delineato, secondo cui, a seguito della legge n. 86 del 1990 l’elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall’appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, dalla quale deriva un’estromisione totale del bene dal patrimonio dell’avente diritto, con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell’agente. Esula, invece, la figura del peculato, sussistendo quella dell’abuso d’ufficio, nella diversa ipotesi, non ravvisabile nel caso di specie, in cui sia ravvisabile una distrazione a profitto proprio, la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale in danno dell’avente diritto (richiama precedenti conformi). Mentre nel delitto di peculato, infatti, la condotta consiste nell’appropriazione di denaro o di cosa mobile altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio – onde la violazione dei doveri d’ufficio costituisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell’appropriazione – nella figura criminosa dell’abuso d’ufficio, che riveste carattere sussidiario a norma dell’art. 323 cod. pen., la condotta normativamente tipizzata si identifica con l’abuso funzionale, cioè con l’esercizio delle potestà e con l’uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l’esercizio del potere è concesso, intezionalmente procurando un danno inigusto, ovvero un ingiusto vantaggio patrimoniale a sè o ad altri (richiama precedenti conformi).

In tema di differenze tra peculato e truffa: la Corte afferma, al riguardo, “che l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa deve essere individuato, sulla base di un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle modalità del possesso del denaro o della cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene (richiama precedenti conformi). Nel delitto di peculato, infatti, il possesso del bene oggetto dell’illecita appropriazione costituisce un antecedente della condotta illecita, mentre nella truffa l’impossessamento della cosa si ottiene come effetto della condotta illecita” (richiama ancora precedenti conformi).

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LMC