Prescrizione – effetti TARICCO
Con la sentenza 08/09/2015 -Grande Camera della Corte di Lussemburgo- si è affermata l’insostenibilità delle norme sulla prescrizione in riferimento ai reati di frode in materia IVA (gravi frodi IVA), nella misura in cui tale meccanismo può determinare in pratica la sistematica impunità delle GRAVI FRODI in materia di IVA, così restando senza adeguata tutela gli interessi finanziari non solo dell’Erario Italiano, ma anche quelli dell’Unione.
La Corte, recepiti tali principi, non ravvisando i presupposti per la sospensione del processo di legittimità con contestuale remissione della questione alla Corte Costituzionale, con la sentenza Cass. Sent. n. 3105 PU 17.09.2015 TERZA SEZIONE PENALE, disapplica le norme dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 e del secondo comma dell’art. 161 cod. pen.; l’effetto che ne deriva è che il termine ordinario di prescrizione ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo.