Responsabilità struttura sanitaria

La cassazione ribadisce il proprio orientamento in tema di omessa vigilanza di una struttura sanitaria nei confronti di ospite di un reparto psichiatrico non interdetta né sottoposta ad intervento sanitario obbligatorio, per cui il rapporto viene ricondotto nell’ambito contrattuale, ed in particolare di quel contratto atipico di assistenza sanitaria che si sostanzia di una serie complessa di prestazioni che la struttura eroga in favore del paziente, sia di natura medica che latu sensu di ospitalità alberghiera, con obbligazioni di assistenza e prestazione, obbligazioni tutte destinate a personalizzarsi in relazione alla patologia del soggetto.
Ne discende che ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, il paziente deve provare solo l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui si trova inserito nella struttura, mentre spetta alla controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea ad impedire il fatto.
Così la Cass.10832_14 che ha cassato la sentenza d’appello che aveva escluso qualsiasi profilo di responsabilità di un Pronto Soccorso ospedaliero per culpa in vigilando nel non aver impedito che una paziente affetta da turbe psichiche, affidata alla struttura, ponesse in essere, riuscendovi, un fatto di autolesionismo -nella specie gettandosi da una finestra-. Sentenza cassata per vizio di motivazione sul punto, poiché la Corte territoriale non si era uniformata all’orientamento consolidato sopra riassunto in tema di riparto dell’onere probatorio.