Sanzione accessoria conseguente a bancarotta fraudolenta

In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (Art. 216, 4° comma Legge Fallimentare), ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni.

Interpretazione siffatta, secondo il tenore letterale di cui alla sopra citata norma, che è stata avallata dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, che ha dichiarato l’inammissibilità della relativa questione di legittimità costituzionale ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile la disciplina di cui all’art. 37 c.p.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.

Viene pertanto ribadito, nella sentenza qui pubblicata sez. V_51095_14, il principio di diritto per cui “la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci”.

Lorenzo Maria Corvucci