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Ricorso per cassazione inammissibile via pec

Nel processo penale non è consentito alla parte privata l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l’utilizzo di tale mezzo informatico – ai sensi dell’art. 16, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’autorità giudiziaria.

Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare deve, a differenza della richiesta di riesame, essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni.

Non vi è altra soluzione alternativa.

Il rigore interpretativo della Suprema Corte dovrebbe indurre il legislatore ad implementare con urgenza il processo penale al fine di adeguarlo alle attuali tecnologie informatiche, vuoi anche solo mutuando le regole tecniche dal processo civile, pena l’arretratezza persistente del processo penale rispetto a quello civile.

Basti considerare che il deposito del ricorso di legittimità è viceversa ammesso per i ricorsi civili in tale fase emergenziale.

Ma l’emergenza c’è – e si sente – anche nel processo penale.

Per inciso, il “Codice digitale” è stato emanato oramai tre lustri fa.

Di seguito la pronuncia integrale 27127/2020 resa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione Penale.

27127/2020

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

PRES.: IASILLO

REL.: LIUNI

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