Quasi flagranza – applicazione principi Sez. U. Ventrice
Sez. U., n. 39131 del 24/11/15 (dep. 2016), Ventrice, Rv. 267591 hanno affermato che è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
In applicazione di tale principio cass-642_17-sent-n-2013-sesta-sezione-penale-rel-scalia ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avverso ordinanza era dal medesimo Tribunale di diniego di convalida dell’arresto dell’indagato per difetto del presupposto di flagranza di reato, trattandosi di arresto facoltativo intervenuto in ordine ad episodio ricostruito per le sole dichiarazioni della parte offesa, coniuge convivente dell’arrestato, ad di fuori di ogni possibilità di riscontro all’attualità se non previa istruttoria da espletarsi.
Per la Suprema Corte (sentenza qui annotata) l’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli è esente da censure laddove ha congruamente e correttamente non valorizzato il quadro indiziario che si era offerto alla polizia giudiziaria intervenuta al fine di convalidare la condizione di “quasi flagranza”, nel presupposto, unicamente, delle dichiarazioni rese dalla parte offesa.
Afferma essere insufficienti ai fini della convadibilità dell’arresto le dichiarazioni della parte lesa contenute nella denuncia (in un caso di maltrattamenti in famiglia).
LMC