Rimessione del processo

Pubblico l’Ordinanza resa dalla Corte di Cassazione con la quale è stata respinta la richiesta di rimessione del processo ad altra sede per affermato ritenuto grave condizionamento locale subito dai Giudici di quel plesso giudiziario – secondo la prospettazione dell’imputato – che ne legittimavano il trasferimento ad altra sede. La richiesta è stata respinta per difetto dei presupposti di cui all’art. 45 c.p.p. La Corte offre un excursus della disciplina di cui all’art. 45 c.p.p. nella sua evoluzione storica e giuridica.

LMC

 

Corte di Cassazione Ordinanza 791 CC 6_5_13

Il trasferimento della domada dal processo penale a quello civile comporta la revoca tacita

E’ quanto si afferma nella pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 luglio – 28 agosto 2012, n. 33320

Il codice di procedura penale disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento della domanda di risarcimento dal processo penale a quello civile e viceversa, curando però di imporre che l’azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell’uno e nell’altro giudizio. Infatti, per ragioni di economia processuale,  l’Articolo 75 c.p.p., stabilisce che il trasferimento nel processo penale della domanda proposta davanti al giudice civile “comporta rinuncia agli atti dei giudizio”, mentre l’Articolo 82 c.p.p. , per l’ipotesi inversa di trasferimento della domanda dal processo penale in quello civile prevede la revoca tacita della costituzione di parte civile. Continua a leggere