Il trasferimento della domada dal processo penale a quello civile comporta la revoca tacita
E’ quanto si afferma nella pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 luglio – 28 agosto 2012, n. 33320
Il codice di procedura penale disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento della domanda di risarcimento dal processo penale a quello civile e viceversa, curando però di imporre che l’azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell’uno e nell’altro giudizio. Infatti, per ragioni di economia processuale, l’Articolo 75 c.p.p., stabilisce che il trasferimento nel processo penale della domanda proposta davanti al giudice civile “comporta rinuncia agli atti dei giudizio”, mentre l’Articolo 82 c.p.p. , per l’ipotesi inversa di trasferimento della domanda dal processo penale in quello civile prevede la revoca tacita della costituzione di parte civile. Naturalmente gli effetti processuali indicati – estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti e revoca della costituzione di parte civile – operano ope legis e il giudice è tenuto a rilevarli con statuizione avente efficacia meramente dichiarativa.
In sede penale il giudice pertanto, preso atto della sopravvenuta revoca della costituzione della parte civile (art. 82, comma 2 c.p.p.) deve, per l’effetto, escludere la partecipazione al giudizio della stessa e revocare le correlative statuizioni civili (v. Cass., Sez 6, n. 12447 del 15.5.1990, Scalo, rv 185345; Sez. 1, n. 41307 del 7.10.2009, Marzocchella, rv 245041).
Questi i principi affermati nella sentenza qui allegata ( Cass. VI Penale 33320_2012 ).
LMC