Termini per riesame

Il termine per proporre riesame avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorrono per il difensore – come noto – dalla notificazione dell’avviso di deposito delle stesse, giusta disciplina di cui all’art. 309, comma 3° c.p.p., salvo il caso in cui  il difensore in calce al verbale di  interrogatorio di garanzia non abbia affermato di avere preso cognizione  dell’ordinanza e di avere ricevuto la notificazione. La Cassazione afferma questo principio proprio in un caso in cui dal verbale di interrogatorio risultavano due attestazioni: che il difensore aveva ricevuto l’avviso del deposito e che lo stesso aveva preso cognizione del contenuto dell’ordinanza. Situazione che ha determinato – come afferma la Suprema Corte nella pronuncia qui allegata – “un’attestazione formale, specifica ed inequivoca, che offre la certezza legale dell’accessibilità da parte del difensore agli atti”. Ne è conseguito, nel caso in esame, il rigetto del ricorso del difensore che viceversa aveva argomentato la non equipollenza tra la notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza ed altro fatto da cui possa evincersi la conoscenza del contenuto dell’atto. Di conseguenza la decisione del tribunale del riesame, che aveva dichiarato l’inammissibilità della relativa richiesta, è stata ritenuta pienamente conforme in rito.  La sentenza è stata segnalata dall’Avv. Filippo Poggi del Foro di Forlì.

LMC

Cass. su art. 309 comma 3_termini per il difensore17958_04_13