Studio Legale Tebano Corvucci - 044 - 2

Concorso di persone nel reato

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento anche in materia di violazione legge stupefacenti, per cui “la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l’agente mantenga un atteggiamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persone punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – nella condotta altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione del reato (ex multis, Sez. 6, 29.10.2013, Spinelli).
Insomma, è sempre richiesta da parte del concorrente, per l’integrazione del reato, una condotta di compartecipazione morale o materiale nella condotta altrui che, nel primo caso, sotto il profilo psicologico, deve caratterizzarsi da coscienza  e volontà di arrecare un contributo alla realizzazione del reato.
Nel caso di specie la coniuge convivente veniva chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti rinvenute e sequestrate parte presso l’abitazione e parte presso la sede ove svolgeva attività commerciale insieme al marito.
Riportava dunque condanna nei gradi di giudizio di merito.
Proposto ricorso, la Cassazione annulla senza rinvio, applicando i superiori principi (Cass. sez. 6 11396_15).

Avv. Lorenzo M. Corvucci