diritto d’autore artt. 2, 4 L. 633/1941 tutela disegni e decori per mosaici

Pubblico di seguito un’ordinanza resa dal Tribunale di Bologna – Sez. Industriale Est. Dr. Pasquale Liccardo – resa a seguito procedimento d’urgenza ex art. 669 bis e segg. c.p.c. – art. 2598 e segg. c.c. promosso da Bisazza S.p.a.  nei confronti di Pixel S.r.l. -ad oggetto tutela disegni e decori per mosaici – concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

Si tratta di un caso patrocinato dallo studio. Causa Bisazza c. Pixel – lo scrivente difensore di Pixel S.r.l.

L’Ordinanza è pubblicata su  www.giuraemilia.it

Diritto d’autore – Tutela del diritto di autore – Attinenza a disegni e decori per mosaici – Giudizio di trasposizione musiva di forme predivulgate – Requisito del gradiente innovativo – Non ricorrenza – Contraffazione – Esclusione – Concorrenza e pubblicità – Concorrenza sleale: effetti confusori – Disegni musivi – Tutela concorrenziale – Attinenza alle caratteristiche esteriori fornite di efficacia individualizzante – Conformazione standard del disegno prioritario – Assorbimento nelle anteriorità di settore – Differenze riconducibili alla mera disparità qualitativa (accuratezza) dei mosaici – Percepibilità – Istanza di misure cautelari – Reiezione – artt. 2, 4 L.633/1941; art. 2598 cc;

 

Ordinanza

Pronunziata il 10.03.2008

Depositata il 10.03.2008

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 28 02 2008, nel procedimento cautelare n. 235/2008 R.G. promosso con ricorso ex art. 669 – bis e segg. c.p.c. – 700 c.p.c. – art. 2598 e segg. c.p.c.

da:

Bisazza S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Bonetti, Luca Siviero e Stefano Dalla Verità, domiciliata presso lo studio dell’Avv. Stefano Dalla Verità, in Bologna via Farini 24 – come da procura speciale resa a margine del ricorso –

contro

F.P. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro – tempore sig. Fabio Pesce Amministratore Unico – con sede legale in Bologna Via G. Marconi n. 47, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo M. Corvucci del Foro di Bologna presso lo studio del quale, in Bologna via Barberia 30, si domicilia – giusta procura speciale resa a margine della presente memoria di costituzione –

rilevato in fatto

Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2008, la soc. Biscazza S.p.a., premesso:

che è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di mosaici vetrosi per rivestimento, presente in tutti i continenti con numerose controllate;

che per qualità ed originalità del proprio prodotto, la stessa ricorrente ha assunto una posizione di leader del mercato, posizione questa perseguita con investimenti crescenti anche nell’ideazione di decori, avvalendosi della collaborazione di architetti e designers di fama mondiale (Carlo Dal Bianco, Marco Braga e Fabio Novembre cfr. pag 2 del ricorso );

che la società F.P. s.r.l. ha provveduto a commercializzare prodotti musivi in contraffazione dei propri, ed in particolare dei seguenti mosaici vetrosi : 1 ) decoro Bisazza denominato “Damasco”; 2 ) decoro Bisazza denominato “Hearts”; 3) decoro Bisazza denominato “Minetim”; 4 ) decoro Bisazza denominato “Zebra”; 5 ) decoro Bisazza denominato “Pois”; 6) decoro Bisazza denominato “Righe”; 7 ) decoro Bisazza denominato “Stripes”; 8 ) decoro Bisazza denominato “Giza”; 9) decoro Bisazza denominato “Liaisons”; 10 ) decoro Bisazza denominato ” Winter Flowers”; 11 ) decoro Bisazza denominato “Etoiles”;

tanto premesso ed esposto, agisce nei confronti di F.P. S.r.l, in sede cautelare d’urgenza, affermando in via successivamente gradata l’intervenuta lesione :

del proprio diritto d’autore, come acquisito in ordine ai disegni riprodotti nei mosaici indicati, con azione ex art 167, comma 1 lett. A) LA., e tutele di cui agli artt. 156 e ss.;

del diritto di privativa industriale quanto ai disegni come riconosciuto dall’art 3 R.D.M , tutela questa concorrente ex art 96 normativa citata;

del proprio diritto al rispetto delle regole della concorrenza, come definite in particolare dall’art 2598 n 1) e segg. c.c. , in ragione della servile imitazione operata in suo danno; conclude chiedendo di inibire alla F.P. s.r.l. ogni ulteriore fabbricazione, commercializzazione e pubblicazione, in qualsiasi forma, dei menzionati decori musivi (decori in lite numerati da 1. a 11.) e, in via concorrente o alternativa, ai sensi degli artt. 90 Reg. CE 6/2002 e 131 D. Lgs. 30/05, solo per i decori denominati “Gioia”, “Senili “, “Montale” e “San Babila”; l’oscuramento dal sito internet www.fp-pixel.com di tutte le immagini dei menzionati decori musivi nonché delle istruzioni per la posa del mosaico; di condannare la convenuta in cautela all’immediato ritiro dal commercio di tutti i decori musivi elencati al nr. 1 del ricorso e, in via concorrente o alternativa, solo per i decori “Gioia”, “Sempione”, “Monumentale” e “San Babila”; il sequestro di detti mosaici presso Io stabilimento, il magazzino o altre dipendenze di F.P. ovvero presso terzi; la condanna al pagamento di una somma di danaro por ogni violazione o inosservanza dell’emendato provvedimento cautelare o per il ritardo nella sua esecuzione, nell’importo di €. 10.000,00 o in quello diverso o anche maggiore che si riterrà di giustizia con pubblicazione del dispositivo dell’emananda ordinanza cautelare sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 ore” per due volte non consecutive, in caratteri doppi rispetto al normale, a cura della ricorrente Bisazza S.p.a. e a spese di F.P. S.r.l.

ritenuto in diritto

1. Osserva in limine questo giudice che vanno in primo luogo esaminati nella sede, pur nella sommarietà del giudizio ad essa consono, i profili di novità variamente dedotti dalla ricorrente a ragione della tutela autoriale (art. 2 comma 1, nr. 4 e art. 2, comma 1, n. 10. L.A.) ed in via immediatamente gradata, comunitaria per i disegni mosivi, in quanto solo una volta ravvisati tali estremi, sarà possibile procedere al vaglio interessato dal giudizio di contraffazione.

Al riguardo, si ricorda come per il diritto d’autore e’ meritevole di tutela l’opera nella quale possa riconoscersi un atto creativo, seppur minino, suscettibile di estrinsecazione, nel mondo esteriore e appartenente alla categorie elencate nell’art 1 l.a.; come la creatività venga spesso associata alla nozione di originalità e/o novità, peraltro non esclusa ” sol perché l’opera sia composta da idee e nozioni semplici”rispetto alle opere precedenti (CFR Cass. 1 dicembre 1993, n 11953; Cass. 12 marzo 2004 n 5089;), mirando a rappresentare il salto creativo (quid pluris: in termini Cass. 2 giugno 1995 n. 908) rispetto ad opere precedenti ovvero ad evidenziare la reazione emotiva nuova e diversa suscitata nel pubblico rispetto alle opere precedenti.

Parte convenuta ha dedotto in giudizio, ai fini della contestazione delle connotazioni di novità ed individualità dei disegni ( sempre sotto il duplice profilo della tutela azionata, autoriale e comunitaria ), la divulgazione dei disegni e delle raffigurazioni riprodotte in mosaico dalla ricorrente, contestandone in nuce la condizione di tutelabilità pure affermata in ricorso.

Orbene, osserva questo giudice come l’esame sia pur sommario dei disegni oggetto di riproduzione musiva nei prodotti della ricorrente rende ragione dell’impossibilità di riconoscere quegli estremi di novità immediatamente apprezzabili ai fini della invocata cautela : in particolare, appare in primo luogo evidente come i mosaici della ricorrente, quantomeno nella loro ispirazione di fondo, muovano da disegni già ampiamente divulgati, sia con riferimento al mondo dei tessuti che con riferimento ad altri settori delle arti visive; come tali disegni costituiscano oggetto di una mera rielaborazione da parte dei designers della ricorrente soprattutto quanto ad effetto cromatico perseguito, costituendo per il resto forme generalizzate e standardizzate per il settore. industriale interessato dalla loro produzione.

Ciò posto, appare evidente come i disegni in esame non possa costituire ragione in sé della tutela reale assicurata dal diritto d’autore, ed in via gradata, dalla normativa comunitaria per la privativa dei disegni e modelli, in quanto come mera trasposizione di disegni predivulgati ovvero di disegni comuni del settore, non integrano gli estremi del salto inventivo necessario ai fini della invocata tutela . In particolare, avuto riguardo alle produzioni delle parti, è dato evidenziare come i disegni della ricorrente risultino:

la rielaborazione musiva di disegni ampiamente divulgati (cfr con riferimento analitico ad ognuno dei disegni dedotti in giudizio , il disegno DAMASCO di Bisazza / disegno Agnano di Pixel , riproduzione di un disegno per tessuti ( doc. 8,) ; disegno Mimetico di Bisazza / disegno Primavalle di Pixel : disegno comune per tessuti; il disegno ZEBRA di Bisazza./ Centocelle di Pixel, presente sulla pubblicazione Art Explosion ed. 1995 pag. 260 – disegno denominato Background 659 -; GIZA di Bisazza / Monumentale di Pixel disegno tratto dal manuale Mega – Bundle – ed. 1995 ; LIAISON di Bisazza / Sempione di Pixel, disegno pubblicato sul manuale Mega – Bundle a pag. 569;

la rielaborazione di motivi comuni al settore (cfr. POIS /Bisazza/ Certosa di Pixel; doc. E, catalogo Stone & Glass, doc.D, catalogo Onix ; RIGHE di Bisazza / Fuorigrotta di Pixel; STRIPES di Bisazza / Loreto di Pixel, WINTER FLOWERS di Bisazza e Brera di Pixel; immagine pubblicata sul manuale Art Explosion (a pag. 863 – si veda doc.9); ETOILES di Bisazza /San Babila di Pixel).

2 . Né infine pare possano ricorrere gli estremi delle misure cautelari richieste sotto il diverso profilo della concorrenza sleale ex art 2598 n 1 c.c. : al riguardo, non risulta allo stato che i disegni riprodotti nei mosaici assumano quella funzione individualizzante per novità ed originalità, necessaria ad assicurare di per sé la condizione prima su cui si fonda la tutela invocata dalla ricorrente, potendo semmai considerarsi forme usuali e/o standardizzate del settore. (cfr Cass. 04 3967, per la quale “L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica, infatti, con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa”; in termini Cass.. 13 dicembre 1999, n. 13915; sulle forme standardizzate, Cass. 827 6099)., non senza osservare nella sede come :

a) la differenza qualitativa evidente nella accuratezza cromatica dei mosaici della ricorrente rispetto alla convenuta si traduce inevitabilmente in una differenza di percezione del prodotto significativa e rilevante, veicolata altresì dalle pur sensibili differenze documentate nella struttura dei disegni musivi adoperati dalle parti in causa;

b) la presentazione e commercializzazione al pubblico mediante contenitori diversi permette di veicolare con sufficienza l’attenzione del consumatore in ordine alla provenienza del prodotto (Cass. 19/01/2006 n 1062 , Cass. 9/11/1983, n. 6625; Cass. 3/08/1987, n. 6682);

c) sia assente in atti – per i motivi esposti – la prova di un’imitazione sistematica (ancorché non integrale) protratta nel tempo delle iniziative della ricorrente, che si traduca in un costante cammino sulle orme altrui (cfr per la prima affermazione , Cass n 2130/1963; Trib. Torino 13 aprile 2000, in GADI, 2000, 924).

Né infine la sola riproduzione delle istruzioni Bisazza quanto a modalità di posa del mosaico può sorreggere la cautela in ragione del precedente e documentato rapporto commerciale intervenuto con la società Trend di Pino Bisazza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.000,00, oltre accessori di legge .

P.Q.M.

il giudice., visti ed applicati gli artt. 156 e segg. L.A., 90 REg. CE 6/2002 e 131 Lgs. 30/05, 669 – bis e segg. c.p.c. – 700 c.p.c. – art. 2598 e segg. c.p.c.

rigetta

il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;

condanna parte ricorrente all’integrale rifusione delle spese di lite, liquidandole in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi

Il Giudice

Dott. Pasquale Liccardo

Depositata in Cancelleria il 10 MAR 2008