omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
La notifica dell’accertamento della violazione non è condizione di procedibilità
La contestazione o la notifica dell’avviso di accertamento della violazione dell’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, posto a carico del datore di lavoro con riguardo alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione penale, bensì soltanto una causa di non punibilità.
Di seguito si riporta la sentenza della SS.UU. nella parte che qui interessa.
Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 24 novembre 2011 – 18 gennaio 2012, n. 1855
Presidente Lupo – Relatore Lombardi
“11. Al quesito posto alle Sezioni Unite, avente ad oggetto la possibile equivalenza del decreto di citazione a giudizio alla notifica dell’avviso di accertamento delle violazioni, pertanto, deve essere data risposta nel senso che “il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso”.
Consegue da quanto rilevato che deve essere ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, allorché risulti che lo stesso non ha ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto nel corso del procedimento penale da un atto che contenga gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento, come precisati.
Se, poi, il procedimento sia pervenuto in sede di legittimità, senza che l’imputato sia stato posto in grado di fruire della causa di non punibilità, deve essere disposto l’annullamento con rinvio della sentenza per consentirgli di fruire della facoltà concessa dalla legge.
12. Nel caso in esame è stato accertato dai giudici di merito che non vi è stata la contestazione delle violazioni da parte dell’INPS per irritualità della notifica dell’avviso di accertamento.
Il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di S.S. inoltre contiene la indicazione solo parziale degli elementi propri dell’avviso di accertamento e, cioè, quelli riferentisi al periodo di omesso versamento delle somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, che, però, non risultano quantificate, mentre non era stato dato avviso all’imputata della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla legge.
Consegue da quanto rilevato che nei confronti dell’imputata non è mai decorso il termine di decadenza previsto dall’art. 2, comma I-bis, d.l. n. 463 del 1983 e, pertanto, il versamento delle ritenute effettuato dalla S. in data 24 settembre 2008, di cui era stata prodotta prova all’udienza del 3 novembre 2010 dinanzi alla Corte territoriale, doveva essere ritenuto tempestivo dai giudici di merito, che avrebbero dovuto rilevare e dichiarare l’esistenza della causa di non punibilità alla data del versamento, che ha preceduto l’intervento di qualsiasi successiva causa di non punibilità”.