Estorsione- aggravante speciale delle più persone riunite-risolto contrasto

SEZIONI UNITE PENALI 21837/12 – DEPOSITATA in data 5-6-2012 – ESTENSORE Marasca – PRESIDENTE Lupo

Le Sezioni Unite erano chiamate a stabilire “se per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, oppure sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provenga da più persone”. Il contrasto giuripsrudenziale è stato risolto nel senso che per integrare l’aggravante speciale delle “più persone riunite” nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza delle più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia, poichè  a tanto inducono la interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione – determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem in materia penale, e quella logico – sistematica.

Insomma, perchè sia integrata l’aggravante debbono necessariamente essere presenti almeno due persone contemporaneamente al cospetto della vittima nel momento in cui viene esercitata nei suoi confronti la violenza o la minaccia. Orientamento condivisibile.