False comunicazioni sociali
Sulla nota questione controversa, “Se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015″, le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa stabilendo che “Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.
Così si apprende da INFORMAZIONE PROVVISORIA_FALSO IN BILANCIO.
Si attende il deposito delle motivazioni.