Inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis

Nell’ordinanza qui allegata la Corte d’Appello di Roma offre una corretta interpretazione della disciplina di recente introdotta nell’ordinamento (art. 348 bis c.p.c.) – cd. filtro in appello -. Afferma, condivisibilmente, che l’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c. si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza. Di modo che “Posta questa premessa, sembra allora potersi dire che l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio – giustizia, che non sono illimitate; questo, a parere del collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l’accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose”.

ordinanza corte_appello_roma_23_01_2013

studio@lorenzocorvucci.it