Nuove pene per droghe leggere

Prime interpretazioni della Cassazione a seguito Corte Costituzionale N. 32 Anno 2014. Si torna al passato. Rileva la Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 12178_14 sez. 3) “che con sentenza n.32 del 12 febbraio 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n. 49, che modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un lato, nelle tabelle I e III (le c.d. droghe pesanti) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d. droghe leggere). La nuova disciplina fissava dunque agli artt. 1 e 1-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, un unico trattamento sanzionatorio per tutte le sostanze stupefacenti.

A seguito dell’intervento del giudice delle leggi tornano in vigore i commi 1 e 4 del citato art.73. A ciò consegue che per le sostanze contenute nelle tabelle II e IV la pena per le condotte illegali viene fissata nell’intervallo fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e venti anni di reclusione; la pena scende, poi, all’intervallo fra sei mesi e quattro anni di reclusione per le ipotesi di minore gravità, anziché fra 1 e sei anni di reclusione (oppure fra 1 e 5 anni ove applicabile la nuova ipotesi di reato introdotta dall’art.2, comma 1, lett. a, del d.l. 23 dicembre 2013, n.146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n.10 – G.U. Serie generale n.43 del 21 febbraio 2014)”.