Sospensione della prescrizione art. 2952, 4° comma Cod. Civ.
La Cassazione, in tema di assicurazione, afferma che alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato (Cass. 22 agosto 2007, n. 17834; Cass. 2 agosto 2001, n. 10598; Cass. 10 agosto 2000, n. 10595; Cass. 17 maggio 1997, n. 4426).
Nel caso di specie la Compagnia assicuratrice aveva invitato il danneggiato a sottoporsi a visita medica Pertanto, afferma la Cassazione, il corso della prescrizione é stato sospeso – anzi, più precisamente – neppure é iniziato a decorrere e tanto fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con la precisazione che, ove la determinazione quantitativa del credito avvenga giudizialmente, tale sospensione si protrae sino a che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1872; Cass. 23 novembre 2000, n. 15149).
Si allega copia integrale della sentenza.
LMC