Inammissibilità appello

Si sta consolidando, nella giurisprudenza della Suprema Corte, un nuovo orientamento inteso a convalidare la legittimità di pronunce rese dalle Corti d’Appello di inammissibilità degli appelli per inosservanza alle previsioni di cui agli  artt. 581, comma 1 lett. c ) – 591, comma 1, lett. c), c.p.p., norme che, nel loro combinato disposto, stabiliscono che l’impugnazione, a pena di inammissibilità, deve essere sorretta da motivi specifici, ossia deve riportare, appunto, “l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.

Preme evidenziare che tali norme sono sempre state di fatto disapplicate o di rarissima applicazione, perlomeno a notizia di chi scrive, in relazione alla delibazione di ammissibilità dell’appello, e tanto con riferimento anche ad atti di impugnazione decisamente stringati ed intesi a devolvere al giudice di secondo grado unicamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio.

Alla luce di tale nuovo orientamento le difese tecniche dovranno essere avvertite e, di conseguenza, onerate ad una particolare cura nella predisposizione dei loro atti d’impugnazione, pena, appunto, l’inammissibilità.

Dichiarata l’inammissibilità, resterebbe solo la possibilità del ricorso per cassazione, con esiti alquanto incerti.

Di ciò si ha chiara conferma nelle sentenze rese di recente – sul punto – dalla Corte di Cassazione, che qui si allegano.

LMC

Cass. 20284_13 sez. 6

Cass. 15824_13 sez. 1

Cass. 25786_13 sez. 2

Cass. 28978_13 sez. 6

Cass. 10901_13 sez. 6

Cass. 47199_12 Sez. 2