Sospesi i termini di deposito della sentenza ?

Cass. Pen. IV Sez., Ordinanza n.13483/2017 – sospensione feriale –termine per la redazione della sentenza

La Corte d’Appello dell’Aquila dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, l’appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice del Primo grado. La motivazione della sentenza veniva depositata in data anteriore al 27 agosto 2015, scadenza del termine di riserva indicato in dispositivo, sicché dies a quo per impugnare doveva considerarsi il primo giorno successivo alla sospensione dei termini feriali e cioè il 1 settembre 2015. L’imputato depositava atto di appello in data 29 ottobre 2015, ritenendo sospeso il decorso del termine di riserva di 30 giorni durante il periodo feriale. Il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità è fondato sull’inosservanza dell’art. 585 c.p.p., per il mancato assoggettamento alla sospensione durante il periodo feriale, che avrebbe posticipato il termine sino al 27 settembre 2015.
Il Procuratore generale eccepiva che, anche a seguito della recente riforma del periodo feriale, la regola di diritto riconosciuta dall’orientamento delle Sezioni Unite (SS.UU., n. 7478/1996) deve ritenersi tuttora confermata.
La Suprema Corte, nell’ordinanza-sez-4-13843_17_pres-bianchi_rel-serrao, dopo avere evidenziato le riforme susseguitesi nel tempo, in riferimento al periodo feriale di magistrati ed avvocati, oltre che le statuizioni giurisprudenziali più importanti, anche con riferimento alla Corte di Giustizia Europea (diverse sono le pronunce che riconoscono il diritto alle ferie retribuite quale principio di diritto sociale dell’Unione, ex art.31, par.2, della Carta di Nizza, escludendo interpretazioni restrittive: cfr. C. di Giustizia 8.11.2012 Heimann e Toltschin), evidenzia che anche il periodo di «ferie degli avvocati» è stato ridotto, senza alcuna contro misura che garantisse il carico di lavoro di una categoria rispetto alla quale, come ribadito dalle Sezioni Unite Giacomini, l’istituto della sospensione dei termini processuali, in periodo feriale, nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati, per i quali non è pertinente il riferimento alla tutela costituzionale del diritto alle ferie dei lavoratori subordinati.
Alla stregua di queste ragioni e considerata la rilevanza dell’argomento, la questione non poteva che essere rimessa alle Sezioni Unite con il seguente quesito:
Se anche dopo l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 n. 67 e le modifiche apportate al periodo feriale del decreto legge 12 dicembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p., quale presupposto di decorrenza dell’ulteriore termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 585 c.p.p. non possa ritenersi soggetto alla sospensione nel periodo feriale a norma dell’art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 741”.

Avv. Viola Mastronardi                                                Dott. Andrea Mirante