vendita di prodotti industriali con segni mendaci
ART. 517 C.P. – NON RILEVA LA NON REGISTRAZIONE DEL MARCHIO O DEL SEGNO DISTINTIVO IMITATO – IL REATO TUTELA L’ORDINE ECONOMICO – L’IMITAZIONE DEVE ESSERE IDONEA A TRARRE IN INGANNO L’ACQUIRENTE SULLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PRODOTTO E QUINDI AD INGENERARE CONFUSIONE TRA I CONSUMATORI SULLA PROVENIENZA DEI BENI STESSI
L’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell’ordine economico, con la conseguenza che colui che mette in circolazione prodotti con segni ingannevoli lede l’interesse generale alla lealtà degli scambi commerciali. Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza del reato de quo, è sufficiente un’imitazione del marchio o del segno distintivo – ancorché non registrato – che sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sulle caratteristiche essenziali del prodotto. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 23819 del 30 aprile 2009, Rongzhen, Rv. 244023). Detto in altri termini, la messa in circolazione di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi, non necessariamente registrati, che imitano quelli già adottati da un altro imprenditore e che, pertanto, risultano idonei ad ingenerare confusione tra i consumatori sulla provenienza dei beni stessi, integra la fattispecie prevista dall’art. 517 c.p.