responsabilità casa di cura o ente ospedaliero di natura contrattuale

Nella sentenza che si allega viene ribadito il principio consolidato per cui la responsabilità della casa di cura o dell’ente ospedaliero nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’Inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonchè, in virtù dell’art. 1228 cod civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario.  Di seguito la massima ed, allegata, la sentenza integrale Cass. civ. Sez. III 27742/07 ud. 5/10/07 dep. 8/11/07.

Cassazione civile sezione terza responsabilità casa di cura

 Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.” (Cass. Sentenza n. 13953 del 14/06/2007; v. in senso conforme: Cass. n. 13066 del 2004; e Cass. n. 1698 del 2006).