Concetto mala fede processuale
/in responsabilita' aggravata/da adminPubblico, di seguito, un’interessante pronuncia resa dalla Suprema Corte in tema d’interpretazione dell’art. 96, comma 3° c.p.c. – rubrica Responsabilità aggravata –
Sulla premessa che: “L’art. 96 comma 3 c.p.c. (“In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”) indubbiamente presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile!”,
afferma, di conseguenza, i seguenti principi:
– MALA FEDE PROCESSUALE: tale è “la condotta di chi si rivolge all’autorità giudiziaria fondando la propria opposizione esclusivamente sulla negazione di un fatto che sa essere vero e avvalendosi di una diversa apparenza ufficiale che egli stesso ha contribuito a creare non modificando la residenza formale“;
– LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER AVER AGITO IN MALA FEDE: valido il criterio equitativo utilizzato dal Giudice in un importo corrispondente al triplo di quanto liquidato per diritti ed on orari; si afferma, infatti: “il metodo della liquidazione della somma dovuta per avere agito in mala fede, è esattamente indicato nella sentenza impugnata e consiste nella determinazione della somma, secondo un criterio equitativo, in un importo corrispondente al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari; tale importo certamente non eccede il limite della ragionevolezza, tenuto conto che, in termini assoluti, corrisponde alla somma di Euro 2.250,00, ossia non rilevante al punto tale da potere essere considerato irragionevole, tenuto anche conto (e con riferimento al moltiplicatore applicato) che lo stesso legislatore al terzo comma dell’art. 385 c.p.c. (ora abrogato dalla legge n. 69/2009, mentre il nuovo art. 96 comma 3 c.p.c., non ha fissato limiti né minimi ne massimi) aveva previsto la possibilità di una condanna al doppio dei massimi tariffari”.
Di seguito la pronuncia in forma integrale Continua a leggere
Il trasferimento della domada dal processo penale a quello civile comporta la revoca tacita
/in Giurisprudenza Penale/da adminE’ quanto si afferma nella pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 luglio – 28 agosto 2012, n. 33320
Il codice di procedura penale disciplina l’esercizio dell’azione civile nel processo penale ispirandosi a una logica che consente il trasferimento della domanda di risarcimento dal processo penale a quello civile e viceversa, curando però di imporre che l’azione medesima non possa essere esercitata contemporaneamente nell’uno e nell’altro giudizio. Infatti, per ragioni di economia processuale, l’Articolo 75 c.p.p., stabilisce che il trasferimento nel processo penale della domanda proposta davanti al giudice civile “comporta rinuncia agli atti dei giudizio”, mentre l’Articolo 82 c.p.p. , per l’ipotesi inversa di trasferimento della domanda dal processo penale in quello civile prevede la revoca tacita della costituzione di parte civile. Continua a leggere
Estorsione- aggravante speciale delle più persone riunite-risolto contrasto
/in Massimario Penale e reati/da adminSEZIONI UNITE PENALI 21837/12 – DEPOSITATA in data 5-6-2012 – ESTENSORE Marasca – PRESIDENTE Lupo
Le Sezioni Unite erano chiamate a stabilire “se per la sussistenza della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia, oppure sia sufficiente che il soggetto passivo del reato percepisca che la violenza o la minaccia provenga da più persone”. Continua a leggere
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
/in Deontologia forense/da adminIn allegato in nostro codice deontologico ( 1420CDeontologico16. )
Modulo per comunicazione 335 cpp
/in Modelli/da adminIn allegato il modulo per il difensore per formalizzare richiesta di comunicazione delle iscrizioni ai sensi dell’art. Art. 335 3° comma c.p.p. ( modulo per comunicazione 335 cpp ).
Tabella diritti per rilascio copie
/in Modelli/da adminDi estrema pratica utilità: (MARCHE diritti copia )
Prescrizione e ricorso per cassazione inammissibile – questione oramai incontroversa
/in prescrizione/da adminOrientamento consolidato. Giudicato formale e sostanziale. Il giudicato sostanziale impedisce la possibilità di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata (prescrizione) sia di rilevarla di ufficio.
Come noto le Sezioni unite hanno enunciato il principio in base al quale l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (nel caso di specie, si trattava proprio della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca). Continua a leggere
Commenti e Notizie
AREE LEGALI
Misure di prevenzione personali e patrimoniali23/11/2022 - 17:51
Diritto Penale dell’ Economia e dell’ Impresa20/09/2015 - 09:35
Responsabilità e Adempimenti ex. D.lgs. 231/200120/07/2015 - 09:44
Prevenzione del Rischio Penale19/07/2015 - 09:45
Danno da Reato18/07/2015 - 09:47
Diritto Industriale17/07/2015 - 09:48
Diritto Societario16/07/2015 - 09:48
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