Lavoro di pubblica utilità
Nella sentenza che qui allego, segnalata da un Collega del Foro di Rimini, il Tribunale di Rimini, in un caso in cui l’imputazione atteneva a guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante dell'”aver provocato un incidente stradale”, ha disposto la conversione della pena col lavoro di pubblica utilità dopo avere appunto ritenuto l’aggravante del sinistro stradale equivalente con le attenuanti generiche.
Esprimo però la personale opinione che la tesi espressa dal Tribunale di Rimini sia infondata.
Come noto, infatti, un eventuale giudizio di comparazione tra circostanze, per sua natura, non fa venire meno la sussistenza della circostanza subvalente, ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata solo quoad poenam.
Da ciò deriverebbe certamente diminuzione di pena nel caso in cui l’aggravante dell’ “avere provocato un incidente stradale” prevista dal comma 2 bis dell’art. 186 del codice della strada sia stata ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti eventualmente riconosciute, ma non certo anche l’elisione dell’effetto ostativo di cui al comma 2 bis dell’art. 186 c.d.s. (la formulazione della clausola di esclusione prevista dal comma 9 bis dell’art. 186 c.d.s. recita espressamente “al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo”).
La legge ricollega dunque l’effetto ostativo non alla concreta applicazione della aggravante, ma al ricorrere della fattispecie aggravata.
Si resta in attesa di una pronuncia – sul punto – da parte della Corte di Cassazione.
LMC