Nesso di causalità – Franzese La Cassazione interpreta sè stessa
Nesso di causalità – Franzese – La Cassazione interpreta sé stessa
Nota a: Cass., Sez. IV Penale, n. 525/2008, resa in Pubblica Udienza il 7/3/2008, Depositata il 11/4/2008 – Est. BLAIOTTA ROCCO MARCO
Il seguente caso, che si riporta – in fatto – in estrema sintesi, offre alla Cassazione l’occasione per interpretare e specificare l’insegnamento delle Sezioni Unite in punto a nesso di causalità (leggi: massima Franzese).
Il Tribunale di Bergamo aveva affermato la penale responsabilità di una equipe medico – chirurgica (composta da un chirurgo, da un’infermiera strumentista e da un’assistente di sala) in ordine al reato contestato ex Art. 589 c.p, perché trascurarono colpevolmente, secondo l’ipotesi accusatoria, di estrarre dall’addome della paziente, all’esito dell’intervento chirurgico, una pezza chirurgica che, a distanza di alcuni mesi, determinò infarto intestinale e peritonite con esito letale. La sentenza resa in primo grado è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Brescia in punto a trattamento sanzionatorio.
Ricorrono per cassazione gli imputati con motivi sostanzialmente coincidenti per quanto attiene al nesso causale.
Le argomentazioni rese dai Giudici di legittimità nella sentenza qui allegata, di seguito riassunte, si connotano di assoluto valore e fondamento logico – giuridico.
La Cassazione spiega, dettagliatamente, l’operazione logico – giuridica cui deve attenersi il Giudice in sede motivazionale, alla stregua e nel rispetto dei criteri indicati dall’ Art.192 c.p.p commi 1 e 2, quanto al ragionamento sull’evidenza probatoria, e dall’Art. 546 c.p.p comma 1, lett. e) per la doverosa ponderazione del grado di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o alternative in termini conclusivi di “certezza processuale” o di “alta probabilità logica” della decisione
Queste, di seguito, riassuntivamente, le argomentazioni rese dalla Cassazione nella sentenza qui commentata che, in conclusione all’articolo, si allega – testo integrale.
Le Sezioni Unite (Franzese) propongono un modello dell’indagine causale che integra abduzione ed induzione, cioè l’ipotesi (l’abduzione) circa la spiegazione degli accadimenti e la concreta, copiosa caratterizzazione del fatto storico (l’induzione). Induzione ed abduzione s’intrecciano dialetticamente: l’induzione (il fatto) costituisce il banco di prova critica intorno all’ipotesi esplicativa. La prospettiva è quella di una ricostruzione del fatto dotata di alta probabilità logica, ovvero di elevata credibilità razionale. La probabilità logica di cui parlano le Sezioni unite è categoria concettuale radicalmente distinta da quella della probabilità statistica. Occorre prendere atto che la ripetuta utilizzazione del termine “probabilità’” nel testo della richiamata sentenza delle Sezioni unite ha involontariamente generato una certa confusione, anche perchè è spesso sfuggita la distinzione tra probabilità statistica e probabilità logica. La “probabilità logica” esprime, in ambito epistemologico, il concetto che la constatazione del regolare ripetersi di un fenomeno non ha significato solo sul terreno statistico, ma contribuisce ad alimentare l’affidamento sulla plausibilità della generalizzazione desunta dalla osservazione dei casi passati. Si è da più parti ritenuto che tale concetto, nel suo nucleo concettuale, possa essere utile nei giudizi della giurisprudenza. Anche qui si è in presenza di una base fattuale o induttiva costituita dalle prove disponibili, e si tratta di compiere una valutazione relativa al grado di conferma che l’ipotesi ha ricevuto sulla base delle prove: se tale grado è ritenuto “sufficiente”, l’ipotesi è attendibile e quindi può essere assunta come base della decisione. E’ stato peraltro sottolineato dalle Sezioni Unite, quanto all’identificazione del grado di conferma o probabilità logica dell’ipotesi ricostruttiva del fatto prospettata dall’accusa – che possa considerarsi “sufficiente” per vincere la presunzione d’innocenza e giustificare legalmente la condanna dell’imputato – che, poichè la condizione necessaria è requisito oggettivo della fattispecie criminosa, essa deve essere dimostrata con rigore secondo lo standard probatorio dell’ “oltre il ragionevole dubbio” che il giudizio penale riserva agli elementi costitutivi del fatto di reato. Il giudice è impegnato nell’operazione logico-esplicativa alla stregua dei percorsi epistemologici indicati dall’Art.192 c.p.p, commi 1 e 2 , quanto al ragionamento sull’evidenza probatoria, e dall’Art. 546 c.p.p, comma 1, lett. e ) per la doverosa ponderazione del grado di resistenza dell’ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste o alternative, in termini conclusivi di “certezza processuale” o di “alta probabilità logica” della decisione. Dunque, chiosando le Sezioni unite, si può affermare che l’elevata probabilità logica non esprime altro che la forte corroborazione dell’ipotesi sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili. Si tratta di un giudizio che scaturisce da un impegnativo modello d’indagine fondato su un rigoroso atteggiamento critico e su un serrato confronto tra l’ipotesi e i fatti: la congruenza di un’ipotesi ricostruttiva non dipende dalla coerenza formale, ne’ dalla corretta applicazione di schemi inferenziali di tipo meramente deduttivo, bensì dal confronto con i fatti espressi da una situazione data, che possono confermarla o falsificarla. Conclusivamente, la corroborazione dell’ipotesi è fondata sulla affidabilità delle informazioni scientifiche utilizzate; sull’evidenza probatoria, disponibile e coerente con l’ipotesi stessa; nonchè, infine, sulla capacità di resistenza di questa rispetto alle contro-ipotesi. Solo in un quadro fattuale così profondamente investigato ed interrogato può esservi razionalità dell’ipotesi e la coerenza logico-argomentativa dell’enunciato diviene oggettiva dimostrazione di “verità’” processuale. Insomma, solo la strenua ricerca delle più ampie informazioni scientifiche e probatorie e la rigorosa adesione ad esse può fondare il giudizio d’imputazione causale (testo integrale sentenza).